Il documento ufficiale si propone di apportare modifiche al regolamento riguardante le riserve tecniche delle compagnie di assicurazione e riassicurazione nonché delle società di previdenza, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26606 il 7 agosto 2007. Le modifiche principali riguardano le disposizioni del tredicesimo articolo del regolamento, che stabilisce limiti specifici per le valutazioni di beni e le partecipazioni azionarie.
Articolo 1
Le disposizioni della prima parte del tredicesimo articolo sono state riformulate per stabilire che, per il valore degli immobili, il limite si applica alla parte che supera il 5% delle riserve tecniche lorde. Inoltre, per le partecipazioni in strumenti finanziari legati a società di assicurazione e riassicurazione, sono stati definiti nuovi limiti: il 30% per le azioni del BIST 30, il 20% per quelle del BIST 50, il 10% per quelle del BIST 100, il 5% per altre azioni e il 2% per le quote di fondi di venture capital.
Articolo 2
Il presente regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2025.
Articolo 3
L’esecuzione di questo regolamento sarà affidata al Presidente dell’Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sui Fondi Pensione.