Regolamento per la modifica del Regolamento relativo alle Riserve Tecniche delle compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e agli Attivi in cui queste Riserve saranno investite
Regolamento per la modifica del Regolamento relativo alle Riserve Tecniche delle compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e agli Attivi in cui queste Riserve saranno investite

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Il documento ufficiale si propone di apportare modifiche al regolamento riguardante le riserve tecniche delle compagnie di assicurazione e riassicurazione nonché delle società di previdenza, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26606 il 7 agosto 2007. Le modifiche principali riguardano le disposizioni del tredicesimo articolo del regolamento, che stabilisce limiti specifici per le valutazioni di beni e le partecipazioni azionarie.

Articolo 1
Le disposizioni della prima parte del tredicesimo articolo sono state riformulate per stabilire che, per il valore degli immobili, il limite si applica alla parte che supera il 5% delle riserve tecniche lorde. Inoltre, per le partecipazioni in strumenti finanziari legati a società di assicurazione e riassicurazione, sono stati definiti nuovi limiti: il 30% per le azioni del BIST 30, il 20% per quelle del BIST 50, il 10% per quelle del BIST 100, il 5% per altre azioni e il 2% per le quote di fondi di venture capital.

Articolo 2
Il presente regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2025.

Articolo 3
L’esecuzione di questo regolamento sarà affidata al Presidente dell’Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sui Fondi Pensione.

Questo contenuto è stato ottenuto dal sito ufficiale di SEDDK. Clicca qui per visualizzare il documento originale e i dettagli completi.

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