Regolamento di modifica del Regolamento sulle modalità di applicazione delle tariffe nella responsabilità civile obbligatoria per veicoli a motore su strada
Regolamento di modifica del Regolamento sulle modalità di applicazione delle tariffe nella responsabilità civile obbligatoria per veicoli a motore su strada

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Il documento ufficiale riguarda le modifiche al regolamento sulla Tariffa di applicazione dell’Assicurazione di Responsabilità Civile Obbligatoria per Veicoli a Motore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2007, con l’obiettivo di aggiornare e integrare alcune disposizioni, in particolare riguardo alle agevolazioni per le persone disabili e alla gestione dei premi e dei risarcimenti.

Articolo 1
All’Articolo 4 del regolamento originale è stato aggiunto un nuovo comma che consente all’ente di applicare sconti fino al 20% sui premi delle polizze assicurative per le persone registrate nel Sistema Nazionale dei Dati delle Persone Disabili, come previsto dalla normativa del 12 maggio 2023.

Articolo 2
Il terzo periodo della prima frase dell’Articolo 11 è stato abrogato.

Articolo 3
Il comma (1) dell’Articolo 9 transitorio è stato modificato, stabilendo che nel caso di cessazione della polizza, il premio da corrispondere non può essere inferiore al 2% del salario minimo mensile lordo in vigore alla data di cessazione. L’80% di tale premio sarà attribuito come commissione per l’agente.

Articolo 4
È stato aggiunto un nuovo comma all’Articolo 11 transitorio in cui si stabilisce che, nel caso in cui l’indice di costo dei sinistri risulti negativo, quest’ultimo sarà considerato pari a zero. Inoltre, il Consiglio ha la facoltà di ridurre o aumentare le percentuali di incremento stabilite per i vari gruppi di veicoli fino a un massimo del 2%.

Articolo 5
Le tabelle 13 e 14 allegate sono state modificate e sono state inserite nuove tabelle. La nota informativa per le tabelle esistenti è stata aggiornata.

Articolo 6
La prima frase del comma (1) dell’Articolo 1 dell’Allegato 4 è stata rivista per includere tutti i gruppi di veicoli e modalita per le varie categorie. È stato anche introdotto il sistema di ripartizione dei premi e dei sinistri tra le compagnie assicurative in base alle quote di premi.

Articolo 7
Le disposizioni specificate entreranno in vigore a date diverse, a partire dal 5 dicembre 2024 per il secondo articolo, dal 1 gennaio 2025 per il terzo e sesto articolo, mentre le restanti disposizioni entreranno in vigore alla data di pubblicazione.

Articolo 8
Il Presidente dell’Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sui Fondi Pensione è responsabile dell’attuazione delle disposizioni di questo regolamento.

Questo contenuto è stato ottenuto dal sito ufficiale di SEDDK. Clicca qui per visualizzare il documento originale e i dettagli completi.

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